Supplemento ordinario della “Gazzetta Ufficiale” n.302 del 20 Gennaio – Serie generale
Spedizione in abbonamento postale (50%) –
Roma
GAZZETTA
UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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PARTE PRIMA |
Roma – Sabato 20 Gennaio 2001 |
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI |
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DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI – VIA ARENULA 78 – ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO –
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MINISTERO PER LA SOLIDARIETA’
SOCIALE
DECRETO MINISTERIALE 16 Gennaio 2001
Approvazione del progetto per il
riassetto funzionale
dei matrimoni. Incentivazione per la
rottamazione delle mogli
DECRETI,
DELIBERE E ORDINANZE MISTERIALI
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MINISTERO PER LA
SOLIDARIETA’ SOCIALE DECRETO 16
Gennaio 2001 Approvazione
del progetto per il Riassetto
funzionale del matrimonio. Incentivi alla
rottamazione delle mogli. IL
MINISTERO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE Visti gli ingenti danni provocati dalla convivenza
pluridecennali tra mariti e mogli su tutto il territorio nazionale; Visto il testo Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di separazioni e divorzi; Ritenuto di dover procedere ad immediata integrazione
dello stesso almeno nelle parti risultanti carenti; Vista la legge n°17 del 1917 e norme relative agli
interventi conseguenti a calamità naturali e ad avversità catastrofisiche; Acquisito il parere di conformità della Federazione
Nazionale Donne Nubili e del C.U.S. (Comitato Uomini Sposati); Atteso che con l’ordinanza di approvazione del progetto
definitivo è stata dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di che
trattasi, fissando nel contempo i termini di validità dello stesso; Ravvisata la necessità di disporre l’immediata attuazione
del decreto finalizzato al soccorso dei mariti, alla salvaguardia della
pubblica incolumità degli stessi, al rinnovamento del patrimonio muliebre ed
alla ripresa delle normali condizioni della vita di relazione; Decreta: Art. 1. A partire dalla data del 21 gennaio 2001 e per la durata
di anni uno (salvo proroghe) è consentita la rottamazione della propria
moglie. Lontanamente, fare
assurgere a ricordo la rottamanda moglie. Art.
2. Possono accedere ai benefici di legge le coppie che alla
data del 31 dicembre 2000 risultino regolarmente sposate da almeno dieci
anni. Al fine del computo di anzianità non vanno considerati i periodi di
effettiva separazione. Eventuali ricoveri ospedalieri di uno dei due coniugi
devono essere calcolati al 50% dei giorni di effettiva degenza. I giorni di
ferie goduti, purché trascorsi insieme danno diritto ad una maggiorazione del
50%. Art. 3. Possono essere rottamate la mogli con una età minima di 35
anni anche se sessualmente attive. Tale limite di età scende a 30 nel caso di
turbe psichiche delle stesse o, comunque, della sfera comportamentale (quindi
tutte). In tal caso è sufficiente esibire, oltre alla documentazione di
cui al successivo Art. 4, apposita certificazione medica, attestante
la natura dell’infermità, purché rilasciata da struttura pubblica. Art. 4. Al momento della rottamazione va esibita la
documentazione di cui ai seguenti punti 1), 2) e 3) e consegnato il materiale
di cui al seguente punto 4): 1)
certificato
di matrimonio; 2)
certificato
di nascita della moglie; 3)
carta
di identità della stessa (o altro documento in corso di validità); guardaroba estivo o
invernale della rottamanda, compresi gli accessori, balsami e creme abbronzanti,
tinture varie, soluzioni, lavande, cerette e rasoi, bigodini, assorbenti, e
salva slip, l’eventuale abbonamento a Fitness, decoloranti ed essenze, gli
stick del trucco o comunque tutto l’occorrente per il maquillage giornaliero
e quello per le “grandi occasioni”, gli album fotografici e/o i filmati
ritraenti la rottamanda, ivi compresi quelli del matrimonio, nonché ogni altro
oggetto che possa, anche lontanamente, fare assurgere
a ricordo la rottamanda moglie. |
Art. 5. In caso di “sussistenza in vita” della suocera è prevista
la cosiddetta “DOPPIA ROTTAMAZIONE” con la formula del “prendi due e paghi
uno”. Per accedere a tale beneficio è necessario che la suddetta suocera non
sia titolare di pensione né abbia redditi aggiuntivi. In nessun caso si potrà
rottamare una suocera proprietaria di palazzotto antico o chalet in montagna.
Sui casi di tale rottamazione l’I.V.A. passa dal 20% al 4%. Le spese
sostenute, inoltre, potranno essere dedotte, ai soli fini I.R.P.E.F., dalla
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2001. Art. 6. La Federazione Nazionale Donne Nubili (e Disponibili) è
preposta al ritiro della moglie da rottamare e all’invio della stessa presso
gli appositi centri di raccolta. A tale scopo è attuativo il protocollo
d’intesa del Ministero degli Esteri italiano di concerto con eventuali Stati
esteri per l’immediata attivazione di un campo di concentramento. Solo per
comprovate situazioni di sovraffollamento si potranno inviare le rottamate
presso un centro nel territorio nazionale dove personale altamente
qualificato (tiratori scelti) della Legione Straniera provvederà alla
eliminazione definitiva della merce pervenuta. Art. 7. In nessun caso la moglie rottamata potrà essere
riciclata. Tutti i prodotti della rottamazione, altamente tossici, dovranno essere
rinchiusi in appositi contenitori a tenuta stagna ed interrati ad una profondità minima di 10 metri in zone
desertiche e/o montuose, preferibilmente, rispettivamente, dell’area
Sahariana e/o Caucasica. Art. 8. A rottamazione avvenuta verrà rilasciato all’ex marito un
apposito certificato attestante lo stato di “UOMO LIBERO” e l’inserimento
dello stesso negli appositi elenchi anagrafici. Art. 9. La Federazione Nazionale Donne Nubili (e Disponibili) offrirà per ogni rottamata: -
da
30 a 40 anni, una vergine russa/polacca di 18 anni; -
da
41 a 45 anni, una vergine albanese di 23 anni; -
da
46 a 55 anni, una divorziata NON illibata di etnia Latino-americana; -
da
56 a 60 anni, una nigeriana con trascorsi
incerti (ma pentita) con tutti gli esami sierologici negativi,
di età a scelta; -
dai
61 anni in su, una ex prostituta dell’area napoletana di età minima 50 anni. Art. 10. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 16 gennaio 2001. Il Ministro: Turco |